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Dotazioni invernali - Direttiva 16 gennaio 2013

Attenzione: con la direttiva 16 gennaio 2013 prot. n. RU/1580 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha uniformato il periodo di vigenza delle ordinanze locali che prescrivono le “dotazioni invernali”, fissandolo dal 15 novembre al 15 aprile. Con successiva circolare nr. 1049 di data 17 gennaio 2014 ha concesso un mese di tolleranza per l’installazione e disinstallazione degli pneumatici invernali, portando così il periodo complessivo nel quale è possibile montare pneumatici invernali dal 14 ottobre al 15 maggio.

E’ bene ricordare che per il C.d.S. gli pneumatici “invernali” sono quelli contraddistinti dalla dicitura “M+S”.

Attenzione: uno pneumatico invernale (M+S) non è necessariamente uno pneumatico “termico”, quest’ultimo è identificato, oltre che dalla sigla “M+S” anche dal simbolo cd “three peaks” (il simbolo delle tre vette che racchiudono un fiocco di neve).



 

 

 

Ricordiamo inoltre che, in caso di adozione di pneumatici invernali (M+S) il codice di velocità dello pneumatico può essere ridotto rispetto al codice di velocità riportato sulla carta di circolazione “per quella misura di pneumatico”, fino al codice “Q”.

 

Detta possibilità è ammessa per tutto il lasso temporale in cui vige la cd “normativa neve”. NON è ammessa deroga per quanto concerne l’indice di carico.

 

In caso invece di non adozione di pneumatici invernali (ovvero di pneumatici non contraddistinti dalla sigla M+S) è fatto obbligo avere con sé le catene da neve ed il codice di velocità dello pneumatico NON può essere diverso da quello riportato sulla carta di circolazione.

 

 

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